Diritti dei passeggeri aerei EU/CH
Prima della prenotazione di un volo
- Regolamento per i passeggeri aerei UE
- Informazione
- Applicazione territoriale dei diritti dei passeggeri aerei EU
- Esclusione territoriale dei diritti dei passeggeri aerei UE
- Compagnie aeree non autorizzate
- Ulteriori rivendicazioni riguardanti il risarcimento danni
- Convenzione di Montreal
- Informazione
- Applicabilità territoriale della convenzione di Montreal
- Esclusione dalla convenzione di Montreal
- termini & formalità
Regolamento per i passeggeri aerei UE
La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo: la Svizzera applica questo regolamento.
Informazione
Al momento della registrazione, la compagnia aerea deve segnalare i diritti dei passeggeri aerei.
Applicazione territoriale dei diritti dei passeggeri aerei EU
Validità in caso di voli
- all’interno dell’UE
- da un paese non UE a un paese UE, eseguito da una compagnia aerea UE
- da un paese UE a un paese non UE, eseguito da una compagnia aerea UE o non UE
- Vengono considerati paesi UE: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, La Riunione, Mayotte, Saint Martin (Antille francesi), le isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Islanda, Norvegia e la Svizzera
Esclusione territoriale dei diritti dei passeggeri aerei UE
Non vale in caso di voli
- da un Paese non UE a un paese UE, eseguito da una compagnia aerea di un Paese non UE
- non vengono considerati paesi UE: le isole Fær Øer , l’Isola di Man e le isole del Canale
- in caso di prestazioni offerte conformemente alla legislazione di un Paese non UE
Compagnie aeree non autorizzate
In caso di voli eseguiti da una compagnia aerea non autorizata nell’UE i diritti dei passeggeri aerei non hanno validità
Ulteriori rivendicazioni riguardanti il risarcimento danni
Il regolamento per passeggeri aerei UE è applicabile pure quando il passeggero aereo può richiedere un risarcimento danni da una terza parte. Rimane possibile una compensazione dei danni.
Convenzione di Montreal
La Svizzera ha ratificato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.
Informazione
La compagnia aerea
- deve rilasciare a ogni passeggero aereo uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato e segnalare al passeggero l’applicabilità della Convenzione.
Il passeggero aereo
- al momento della registrazione, può dichiarare la merce che supera il valore di 1550 CHF e pagare un relativo supplemento.
Applicabilità territoriale della convenzione di Montreal
È valida in caso di
- voli internazionali tra gli Stati partecipanti
- voli internazionali il cui luogo di partenza e di arrivo si trovano nello stesso Stato partecipante
Esclusione dalla convenzione di Montreal
Non è valida in caso di
- voli interni (eccezione: all’interno di un Paese UE)
- voli internazionali di sola andata da uno Stato partecipante a uno Stato non partecipante
- voli internazionali il cui luogo di partenza e di arrivo non si trovano nello stesso Stato partecipante
termini & formalità
Regolamento per i passeggeri aerei UE
La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo
Informazione
La compagnia aerea
- deve informare il passeggero aereo per iscritto sul luogo e l’orario dello registrazione; senza queste informazioni, il passeggero aereo deve farsi trovare al più tardi 45 minuti prima dell’orario previsto per la partenza del volo presso la zona di registrazione.
- la compagnia aerea operativa provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri un avviso contenente il testo (in caso di persone non vedenti o con disabilità visive, con altri mezzi adeguati) seguente:
«In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
Convenzione di Montreal
La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.
Informazione
la compagnia aerea deve
- informare il passeggero aereo per iscritto riguardo l’ applicabilità della convenzione
- rilasciare a ogni passeggero aereo uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
Il passeggero aereo
- al momento della consegna dei bagagli può dichiarare la merce che supera il valore di 1550 CHF e pagare un relativo supplemento.