Diritti dei passeggeri aerei EU/CH
Rimborso
Regolamento per i passeggeri aerei UE
La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo .
Nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come
instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, rischi relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.
Sistemazione in classe inferiore
La compagnia aerea
- deve rimborsare una parte del prezzo del biglietto.
Il passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)
- richiede il rimborso direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
- può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio
Mancato trasporto contro la volontà del passeggero
La compagnia aerea
- in caso di mancato imbarco, deve informare il passeggero riguardo i suoi diritti di assistenza e di compensazione ed assistenza e offrire le eventuali prestazioni dovute.
Passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)
- richiede le prestazioni di assistenza e di compensazione ed assistenza direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
- può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio
Ritardo prolungato
ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto.
Cancellamento del volo
La compagnia aerea
- In caso di mancato imbarco, deve informare il passeggero riguardo i suoi diritti di assistenza e di compensazione ed assistenza e offrire le eventuali prestazioni dovute.
Il passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)
- richiede le prestazioni di assistenza e di compensazione ed assistenza direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
- può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio
Convenzione di Montreal
La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.
Arrivo ritardato dei bagagli
La compagnia aerea
deve risarcire i danni in caso di mancata adozione di tutte le misure necessarie e possibili per evitare un ritardo dell’arrivo dei bagagli.
Ritardo, danneggiamento o perdita di un bagaglio
Il passeggero aereo
- annuncia il ritardo, il danneggiamento o la perdita di un bagaglio alla compagnia aerea
La compagnia aerea
- deve procedere a un risarcimento dei danni per i bagagli che erano in sua custodia.
termini & formalità
- Regolamento per i passeggeri aerei UE
- Sistemazione in classe inferiore
- Mancato trasporto contro la volontà del passeggero
- Ritardo prolungato
- Cancellamento del volo
- Convenzione di Montreal
- Arrivo ritardato dei bagagli
- Danneggiamento dei bagagli
- Perdita dei bagagli
Regolamento per i passeggeri aerei UE
La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo .
Nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come
instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, rischi relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.
Sistemazione in classe inferiore
La compagnia aerea
- deve provvedere all’indennizzo entro sette giorni per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.
Mancato trasporto contro la volontà del passeggero
La compagnia aerea
- deve provvedere immediatamente all’indennizzo per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.
- deve provvedere immediatamente a prestare i servizi di assistenza.
Ritardo prolungato
Ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto.
Cancellamento del volo
Se la compagnia aerea non informa per tempo riguardo il cancellamento e / o senza offrire un’alternativa adeguata, deve
- provvedere immediatamente all’indennizzo per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.
Convenzione di Montreal
La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.
Arrivo ritardato dei bagagli
Il passeggero aereo
- deve annunciare il ritardo per iscritto alla compagnia aerea entro 21 giorni dalla consegna dei bagagli.
Danneggiamento dei bagagli
Il passeggero aereo
- deve annunciare il ritardo alla compagnia aerea per iscritto senza indugio dopo la scoperta del danno e al più tardi 7 giorni dopo il loro ritiro.
Perdita dei bagagli
Il passeggero aereo
- può richiedere un indennizzo, se la compagnia aerea riconosce la perdita o se il bagaglio non arriva a destinazione entro i 21 giorni che seguono la data prevista.