Diritti dei passeggeri aerei EU/CH

Rimborso

Regolamento per i passeggeri aerei UE

La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo .

Nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come

instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, rischi relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.

Sistemazione in classe inferiore

La compagnia aerea

  • deve rimborsare una parte del prezzo del biglietto.

Il passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)

  • richiede il rimborso direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
  • può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio

Mancato trasporto contro la volontà del passeggero

 La compagnia aerea

  • in caso di mancato imbarco, deve informare il passeggero riguardo i suoi diritti di assistenza e di compensazione ed assistenza e offrire le eventuali prestazioni dovute.


Passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)

  • richiede le prestazioni di assistenza e di compensazione ed assistenza direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
  • può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio

Ritardo prolungato

ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto.

Cancellamento del volo

La compagnia aerea

  • In caso di mancato imbarco, deve informare il passeggero riguardo i suoi diritti di assistenza e di compensazione ed assistenza e offrire le eventuali prestazioni dovute.


Il passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente)

  • richiede le prestazioni di assistenza e di compensazione ed assistenza direttamente alla compagnia aerea (allo sportello o presso il servizio clienti), se necessario.
  • può eventualmente rivolgersi alla propria assicurazione viaggio

Convenzione di Montreal

La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.

Arrivo ritardato dei bagagli

La compagnia aerea

deve risarcire i danni in caso di mancata adozione di tutte le misure necessarie e possibili per evitare un ritardo dell’arrivo dei bagagli.

Ritardo, danneggiamento o perdita di un bagaglio

Il passeggero aereo

  • annuncia il ritardo, il danneggiamento o la perdita di un bagaglio alla compagnia aerea


La compagnia aerea

  • deve procedere a un risarcimento dei danni per i bagagli che erano in sua custodia.


termini & formalità

Regolamento per i passeggeri aerei UE

La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo .

Nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come

instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, rischi relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.

Sistemazione in classe inferiore

La compagnia aerea

  • deve provvedere all’indennizzo entro sette giorni per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.

Mancato trasporto contro la volontà del passeggero

La compagnia aerea

  • deve provvedere immediatamente all’indennizzo per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.
  • deve provvedere immediatamente a prestare i servizi di assistenza.

Ritardo prolungato

Ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto.

Cancellamento del volo

Se la compagnia aerea non informa per tempo riguardo il cancellamento e / o senza offrire un’alternativa adeguata, deve

  • provvedere immediatamente all’indennizzo per mezzo di un pagamento in contanti, un versamento elettronico o tradizionale, assegni oppure, con l’approvazione scritta del passeggero aereo, sotto forma di buoni viaggio e/o altri servizi.

Convenzione di Montreal

La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.

Arrivo ritardato dei bagagli

Il passeggero aereo

  • deve annunciare il ritardo per iscritto alla compagnia aerea entro 21 giorni dalla consegna dei bagagli.

Danneggiamento dei bagagli

Il passeggero aereo

  • deve annunciare il ritardo alla compagnia aerea per iscritto senza indugio dopo la scoperta del danno e al più tardi 7 giorni dopo il loro ritiro.

Perdita dei bagagli

Il passeggero aereo

  • può richiedere un indennizzo, se la compagnia aerea riconosce la perdita o se il bagaglio non arriva a destinazione entro i 21 giorni che seguono la data prevista.


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