Diritti dei passeggeri aerei EU/CH

Ritardo, cancellamento, sistemazione in classe inferiore

Regolamento per i passeggeri aerei UE

La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’accordo in materia di trasporto aereo .

Nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come

instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, rischi relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

La compagnia aerea

  • in caso di sistemazione in classe superiore non può richiedere un supplemento
  • in caso di sistemazione in classe inferiore può rimborsare tra il 30 e il 75% del prezzo del biglietto.

Mancato trasporto contro la volontà del passeggero

la compagnia aerea deve

  • cercare volontari che rinunciano al proprio posto
  • offrire i servizi seguenti, tenendo considerazione di eventuali difficoltà di spostamento del passeggero e dei bisogni di minori non accompagnati:
    • sufficienti pasti e bibite, a dipendenza dei tempi d’attesa
    • 2 chiamate telefoniche, e-mails, fax o telegrammi
    • se necessario, pernottamento in albergo incl. trasporto
    • tra 125 e 600 euro di risarcimento, a dipendenza della distanza del volo e dei trasporti disponibili.


Il passeggero aereo che si trovava in tempo al portone d’imbarco può scegliere se

  • rinunciare al viaggio
  • accettare di intraprendere il viaggio più tardi
  • richiedere il rimborso del biglietto

Ritardo prolungato

A seconda della distanza di volo, un ritardo a partire da 2, 3 o 4 ore è considerato un ritardo prolungato. Il passeggero aereo (eccezione: passeggeri aerei che viaggiano gratuitamente) a partire da 5 ore di ritardo, ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto


La compagnia aerea

  • deve offrire gli stessi servizi come in caso di mancato trasporto.

Cancellamento del volo

La compagnia aerea

  • deve informare il passeggero aereo tempestivamente e/o offrire un’alternativa di trasporto equivalente.
  • ha gli stessi obblighi come in caso di mancato trasporto


Il passeggero aereo

  • ha gli stessi diritti come in caso di mancato trasporto

Convenzione di Montreal

La Svizzera ha accettato questa convenzione e rilasciato le relative disposizioni di attuazione.

Ritardo, danneggiamento o perdita di un bagaglio

La compagnia aerea

  • deve risarcire i danni fino a 1550 CHF

termini & formalità

Regolamento per i passeggeri aerei UE

La Svizzera ha incluso questo regolamento UE nell’ambito dell’ accordo in materia di trasporto aereo .

nessuna applicabilità in caso di circostanze straordinarie, come

instabilità politica, scioperi, eventi meteorologici inaspettati, risch relativi alla sicurezza o impreviste avarie tecniche.

Mancato trasporto contro la volontà del passeggero

la compagnia aerea deve

  • Rilasciare delle informazioni per iscritto dove vengono spiegate le prestazioni di assistenza e di compensazione, conformemente al regolamento per passeggeri aerei UE.

Ritardo prolungato

a partire da 2 ore di ritardo, la compagnia aerea deve rilasciare al passeggero aereo

  • delle informazioni per iscritto dove vengono spiegate le prestazioni di assistenza e di compensazione, conformemente al regolamento per passeggeri aerei UE.
  • le informazioni di contatto per iscritto delle istanze di ricorso (CH: all’Ufficio federale dell’aviazione civile )

Cancellamento del volo

la compagnia aerea non deve indennizzare il passeggero aereo se

  • lo informa riguardo il cancellamento almeno due settimane prima della partenza prevista,
  • lo informa riguardo il cancellamento tra sette giorni e due settimane prima della partenza prevista offrendogli un trasporto alternativo con partenza al massimo due ore prima e arrivo al massimo quattro ore dopo il previsto,
  • lo informa riguardo il cancellamento meno di sette giorni prima della partenza prevista offrendogli un trasporto alternativo con partenza al massimo un’ora prima e con arrivo al massimo due ore dopo il previsto.


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