Indipendente

Prima della costituzione dell'azienda

Forma giuridica

fondatore/fondatrice dell’azienda sceglie una delle seguenti forme giuridiche:

  • società semplice: due o più persone stabiliscono un obiettivo comune e lo mettono per scritto in un contratto. di principio, esse ne sono personalmente responsabili, in modo solidale e illimitato.
  • ditta individuale: è strettamente collegata al proprietario dell’azienda, che ne risponde con tutto il patrimonio personale.
  • società in nome collettivo: due o più persone fisiche scelgono di fondare un’attività commerciale. Esse ne rispondono personalmente, in modo solidale e illimitato.
  • società anonima (SA): una o più persone fondano una SA; non ne rispondono personalmente.
  • società a garanzia limitata (Sagl): una o più persone fondano una Sagl, non ne rispondono personalmente.

Requisiti per stranieri

ditta individuale e società in nome collettivo

  • cittadine e cittadini di Stati UE/AELS: permesso di dimora B
  • cittadine e cittadini di altri Stati: permesso di domicilio C oppure coniuge del proprietario, avente permesso di domicilio C; se non dato, il fondatore della ditta deve inoltrare richiesta al Cantone.


Sagl/SA:

  •  domicilio in Svizzera, rappresentanza possibile

Capitale sociale

  • necessario per le SA (min. 100'000 CHF) e le Sagl (min. 20'000 CHF)
  • non necessario per le società semplici, le ditte individuali e le società in nome collettivo

Registro di commercio

fondatore/fondatrice della ditta

  • non può iscrivere società semplici
  • può iscrivere ditte individuali a proprio nome; a partire da una cifra d’affari > di 100'000 CHF l’iscrizione è obbligatoria.
  • iscrive società in nome collettivo a nome di almeno uno dei soci
  • iscrive SA, di solito con un nome di libera scelta
  • iscrive Sagl, di solito con un nome di libera scelta


ditta

  • è tutelata sotto il proprio nome dal momento dell’iscrizione nel registro di commercio
  • riceve un numero d’identificazione delle imprese (IDI), a meno che non sia già soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Imposta sul valore aggiunto

fondatore/fondatrice della ditta

  • a partire da una cifra d’affari attesa di oltre 100'000 CHF, fondatore/fondatrice della ditta annuncia la ditta all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Assicurazioni sociali

fondatore/fondatrice della ditta

  • di società semplici/ditte individuali/società in nome collettivo: inoltra richiesta di statuto di lavoratore autonomo presso la cassa di compensazione della sede sociale in questione
  • Sagl/SA: conta come dipendente per l’assicurazione sociale

Professioni regolamentate

lavoratore/lavoratrice autonomo/a

  • possono esercitare la loro attività solo con l’autorizzazione all’esercizio della professione
  • se in possesso di diplomi ottenuti all’estero, devono innanzitutto farli riconoscere


termini & formalità

Costituzione

fondatore/fondatrice della ditta

  • può costituire una società semplice senza esigenze di forma
  • può costituire una ditta individuale senza esigenze di forma, e a partire da una cifra d’affari di 100'000 CHF deve iscriverla nel registro di commercio
  • può costituire una società in nome collettivo senza prescrizioni di forma, e deve iscriverla nel registro di commercio
  • in caso di società a garanzia limitata (Sagl),deve dichiararne la costituzione con un atto pubblico, determinare assemblea dei soci e l’ufficio di revisione, e iscrivere la Sagl nel registro di commercio
  • in caso di società anonima (SA), deve dichiararne la costituzione con un atto pubblico, determinare l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, un ufficio di revisione e iscrivere la SA nel registro di commercio

Capitale sociale

necessario in caso di costituzione di Sagl/SA

fondatore/fondatrice della ditta

  • apre un conto deposito
  • stabilisce un capitale sociale: Sagl min. 20'000 CHF/min. 100 CHF pro quota sociale, SA min. 100'000 CHF/min. 1 ct. pro quota sociale
  • versa un fondo iniziale: per le Sagl min. 20'000 CHF, per le SA min. 50'000 CHF, risp. almeno il 20% del valore nominale
  • versa un fondo iniziale in contanti o in beni mobili (macchinari, computer ecc.)

Requisiti per stranieri

ditta individuale e società in nome collettivo:

  • cittadino/cittadina di Stati UE/AELS:
    • o con permesso di domicilio C, valgono le stesse condizioni che per i cittadini C
      • ECCEZIONE: per la Croazia vigono disposizioni transitorie


  • con permesso di dimora B, la prova dell’indipendenza professionale è indispensabile (numero IDI, iscrizione nel registro di commercio o delle professioni, iscrizione alle assicurazioni sociali come lavoratore indipendente, contabilità); per la Croazia vigono disposizioni transitorie


cittadino/cittadina di altri Stati:

  • permesso di domicilio C oppure coniuge del proprietario della ditta avente permesso di domicilio C; se non dato, il/la fondatore/fondatrice della ditta deve inoltrare richiesta al Cantone


  • Sagl/SA: domicilio in Svizzera, rappresentanza possibile
  • Stampa e Lex Friedrich: Compilazione delle dichiarazioni Stampa e Lex Friedrich

Professioni regolamentate

lavoratore/lavoratrice indipendente

  • può esercitare la propria attività solo se in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione
  • se in possesso di diplomi ottenuti all’estero, deve innanzitutto farli riconoscere


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