Indipendente
Prima della costituzione dell'azienda
Forma giuridica
fondatore/fondatrice dell’azienda sceglie una delle seguenti forme giuridiche:
- società semplice: due o più persone stabiliscono un obiettivo comune e lo mettono per scritto in un contratto. di principio, esse ne sono personalmente responsabili, in modo solidale e illimitato.
- ditta individuale: è strettamente collegata al proprietario dell’azienda, che ne risponde con tutto il patrimonio personale.
- società in nome collettivo: due o più persone fisiche scelgono di fondare un’attività commerciale. Esse ne rispondono personalmente, in modo solidale e illimitato.
- società anonima (SA): una o più persone fondano una SA; non ne rispondono personalmente.
- società a garanzia limitata (Sagl): una o più persone fondano una Sagl, non ne rispondono personalmente.
Requisiti per stranieri
ditta individuale e società in nome collettivo
- cittadine e cittadini di Stati UE/AELS: permesso di dimora B
- cittadine e cittadini di altri Stati: permesso di domicilio C oppure coniuge del proprietario, avente permesso di domicilio C; se non dato, il fondatore della ditta deve inoltrare richiesta al Cantone.
Sagl/SA:
- domicilio in Svizzera, rappresentanza possibile
Capitale sociale
- necessario per le SA (min. 100'000 CHF) e le Sagl (min. 20'000 CHF)
- non necessario per le società semplici, le ditte individuali e le società in nome collettivo
Registro di commercio
fondatore/fondatrice della ditta
- non può iscrivere società semplici
- può iscrivere ditte individuali a proprio nome; a partire da una cifra d’affari > di 100'000 CHF l’iscrizione è obbligatoria.
- iscrive società in nome collettivo a nome di almeno uno dei soci
- iscrive SA, di solito con un nome di libera scelta
- iscrive Sagl, di solito con un nome di libera scelta
ditta
- è tutelata sotto il proprio nome dal momento dell’iscrizione nel registro di commercio
- riceve un numero d’identificazione delle imprese (IDI), a meno che non sia già soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Imposta sul valore aggiunto
fondatore/fondatrice della ditta
- a partire da una cifra d’affari attesa di oltre 100'000 CHF, fondatore/fondatrice della ditta annuncia la ditta all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Assicurazioni sociali
fondatore/fondatrice della ditta
- di società semplici/ditte individuali/società in nome collettivo: inoltra richiesta di statuto di lavoratore autonomo presso la cassa di compensazione della sede sociale in questione
- Sagl/SA: conta come dipendente per l’assicurazione sociale
Professioni regolamentate
lavoratore/lavoratrice autonomo/a
- possono esercitare la loro attività solo con l’autorizzazione all’esercizio della professione
- se in possesso di diplomi ottenuti all’estero, devono innanzitutto farli riconoscere
termini & formalità
Costituzione
fondatore/fondatrice della ditta
- può costituire una società semplice senza esigenze di forma
- può costituire una ditta individuale senza esigenze di forma, e a partire da una cifra d’affari di 100'000 CHF deve iscriverla nel registro di commercio
- può costituire una società in nome collettivo senza prescrizioni di forma, e deve iscriverla nel registro di commercio
- in caso di società a garanzia limitata (Sagl),deve dichiararne la costituzione con un atto pubblico, determinare assemblea dei soci e l’ufficio di revisione, e iscrivere la Sagl nel registro di commercio
- in caso di società anonima (SA), deve dichiararne la costituzione con un atto pubblico, determinare l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, un ufficio di revisione e iscrivere la SA nel registro di commercio
Capitale sociale
necessario in caso di costituzione di Sagl/SA
fondatore/fondatrice della ditta
- apre un conto deposito
- stabilisce un capitale sociale: Sagl min. 20'000 CHF/min. 100 CHF pro quota sociale, SA min. 100'000 CHF/min. 1 ct. pro quota sociale
- versa un fondo iniziale: per le Sagl min. 20'000 CHF, per le SA min. 50'000 CHF, risp. almeno il 20% del valore nominale
- versa un fondo iniziale in contanti o in beni mobili (macchinari, computer ecc.)
Requisiti per stranieri
ditta individuale e società in nome collettivo:
- cittadino/cittadina di Stati UE/AELS:
- o con permesso di domicilio C, valgono le stesse condizioni che per i cittadini C
- ECCEZIONE: per la Croazia vigono disposizioni transitorie
- con permesso di dimora B, la prova dell’indipendenza professionale è indispensabile (numero IDI, iscrizione nel registro di commercio o delle professioni, iscrizione alle assicurazioni sociali come lavoratore indipendente, contabilità); per la Croazia vigono disposizioni transitorie
cittadino/cittadina di altri Stati:
- permesso di domicilio C oppure coniuge del proprietario della ditta avente permesso di domicilio C; se non dato, il/la fondatore/fondatrice della ditta deve inoltrare richiesta al Cantone
- Sagl/SA: domicilio in Svizzera, rappresentanza possibile
- Stampa e Lex Friedrich: Compilazione delle dichiarazioni Stampa e Lex Friedrich
Professioni regolamentate
lavoratore/lavoratrice indipendente
- può esercitare la propria attività solo se in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione
- se in possesso di diplomi ottenuti all’estero, deve innanzitutto farli riconoscere