Indipendente
Via legale
Costituzione d’impresa
ufficio del registro di commercio
- esamina se vi sono le condizioni legali per l’iscrizione
- in caso di carenze nell’organizzazione legale da parte della ditta interessata, inoltra al tribunale la richiesta di adottare misure al riguardo
terzi
- possono opporsi all’iscrizione. In questo caso, l’Ufficio del registro di commercio decide provvisoriamente di non procedere all’iscrizione: blocco del registro. Il tribunale decide come proseguire in base alla richiesta di terzi Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)
- riceve le iscrizioni dall’Ufficio del registro di commercio cantonale ed esamina le condizioni di legge per l’iscrizione
- se rifiuta definitivamente l’approvazione, l’UFRC rilascia una decisione impugnabile
ditta
- può presentare ricorso contro decisioni
- dell’Ufficio del registro di commercio: presso l’autorità designata -dal Cantone
- dell’UFRC: presso il Tribunale amministrativo federale
Imposta sul valore aggiunto
amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
- procede all’escussione di una ditta qualora essa non paghi una fattura nonostante la ricezione di un richiamo di pagamento e rilascia decisioni in caso di opposizione
ditta
- può presentare ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni su opposizione
Assicurazioni sociali
fondatore/fondatrice della ditta
- può fare opposizione in caso di mancato riconoscimento dell’indipendenza professionale da parte della cassa di compensazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
- può ricorrere contro la decisione su opposizione presso il Tribunale federale
impiegati
- possono richiedere il pagamento di contributi non pagati da parte del datore di lavoro presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
- possono presentare ricorso contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni presso il Tribunale federale
Autorizzazione all'esercizio della professione
lavoratore/lavoratrice indipendente
- può opporsi al rifiuto dell’autorizzazione all'esercizio della professione presso l’autorità designata dal Cantone
- può presentare ricorso contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale presso il Tribunale federale
Contabilità
in assenza di contabilità o di contabilità gestita in modo errato, il tribunale cantonale
- può sanzionare fondatore/fondatrice o soci della ditta con una pena detentiva o con una multa
termini & formalità
- Costituzione
- Imposta sul valore aggiunto
- Assicurazioni sociali
- Autorizzazione all'esercizio della professione
- Contabilità
- Fallimento
Costituzione
registro cantonale di commercio (RC)
- richiede al tribunale di adottare misure in caso di mancato rispetto di disposizioni organizzative obbligatorie
- ordina un blocco del registro in caso di opposizione da parte di terzi. Il tribunale decide in merito al blocco del registro.
ufficio federale del registro di commercio (UFRC)
- se rifiuta definitivamente di approvare le iscrizioni nel Registro cantonale di commercio, l’UFRC deve emettere una decisione impugnabile
ditta può ricorrere contro decisioni
- del Registro cantonale di commercio: presso l’autorità designata dal Cantone
- dell’UFRC: presso il Tribunale amministrativo federale
Imposta sul valore aggiunto
amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
- competente per il rigetto dell'opposizione nella procedura di decisione e di decisione su opposizione
Assicurazioni sociali
proprietario/proprietaria - fondatore/fondatrice della ditta può
- opporsi alle decisioni della cassa di compensazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
lavoratori/lavoratrici possono
- richiedere il pagamento di contributi non pagati dal datore di lavoro presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Autorizzazione all'esercizio della professione
lavoratori/lavoratrici indipendenti
- possono opporsi alla decisione dell’autorità presso l’istanza competente designata dal Cantone
Contabilità
in assenza di contabilità o di contabilità tenuta in modo errato, il Tribunale cantonale
- può sanzionare fondatore/fondatrice o i soci della ditta
Fallimento
- creditore/creditrice può dare inizio alla procedura di fallimento a partire da 20 giorni dalla notificazione di fallimento (procedura d’esecuzione); oppure la ditta comunica lei stessa al tribunale la propria eccedenza di debiti (fallimento su richiesta propria)
- tribunale
- avvisa pubblicamente che la procedura sarà chiusa se entro dieci 10 giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione oppure
- pronuncia il fallimento
- ufficio fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento
- fallimento sommario: i creditori devono presentare le loro pretese entro un mese all’ufficio fallimenti
- fallimento ordinario: la prima assemblea dei creditori deve tenersi al più tardi 20 giorni dopo la pubblicazione del fallimento; i creditori devono presentare le loro pretese entro un mese all’ufficio fallimenti; amministrazione del fallimento elabora e pubblica una graduatoria, che può essere contestata dai creditori entro i 20 giorni successivi
- di principio, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla sua apertura; ufficio fallimenti pubblica la decisione del tribunale sulla conclusione della procedura