Indipendente

Via legale

Costituzione d’impresa

ufficio del registro di commercio

  • esamina se vi sono le condizioni legali per l’iscrizione
  • in caso di carenze nell’organizzazione legale da parte della ditta interessata, inoltra al tribunale la richiesta di adottare misure al riguardo


terzi

  • possono opporsi all’iscrizione. In questo caso, l’Ufficio del registro di commercio decide provvisoriamente di non procedere all’iscrizione: blocco del registro. Il tribunale decide come proseguire in base alla richiesta di terzi Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)
  • riceve le iscrizioni dall’Ufficio del registro di commercio cantonale ed esamina le condizioni di legge per l’iscrizione
  • se rifiuta definitivamente l’approvazione, l’UFRC rilascia una decisione impugnabile


ditta

  • può presentare ricorso contro decisioni
    • dell’Ufficio del registro di commercio: presso l’autorità designata -dal Cantone
    • dell’UFRC: presso il Tribunale amministrativo federale

Imposta sul valore aggiunto

amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

  • procede all’escussione di una ditta qualora essa non paghi una fattura nonostante la ricezione di un richiamo di pagamento e rilascia decisioni in caso di opposizione


ditta

  •  può presentare ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni su opposizione

Assicurazioni sociali

fondatore/fondatrice della ditta

  •  può fare opposizione in caso di mancato riconoscimento dell’indipendenza professionale da parte della cassa di compensazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
  • può ricorrere contro la decisione su opposizione presso il Tribunale federale


impiegati

  •  possono richiedere il pagamento di contributi non pagati da parte del datore di lavoro presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
  • possono presentare ricorso contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni presso il Tribunale federale

Autorizzazione all'esercizio della professione

lavoratore/lavoratrice indipendente

  • può opporsi al rifiuto dell’autorizzazione all'esercizio della professione presso l’autorità designata dal Cantone
  • può presentare ricorso contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale presso il Tribunale federale

Contabilità

in assenza di contabilità o di contabilità gestita in modo errato, il tribunale cantonale

  • può sanzionare fondatore/fondatrice o soci della ditta con una pena detentiva o con una multa


termini & formalità

Costituzione

registro cantonale di commercio (RC)

  • richiede al tribunale di adottare misure in caso di mancato rispetto di disposizioni organizzative obbligatorie
  • ordina un blocco del registro in caso di opposizione da parte di terzi. Il tribunale decide in merito al blocco del registro.


ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

  • se rifiuta definitivamente di approvare le iscrizioni nel Registro cantonale di commercio, l’UFRC deve emettere una decisione impugnabile


ditta può ricorrere contro decisioni

  • del Registro cantonale di commercio: presso l’autorità designata dal Cantone
  • dell’UFRC: presso il Tribunale amministrativo federale

Imposta sul valore aggiunto

amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

  • competente per il rigetto dell'opposizione nella procedura di decisione e di decisione su opposizione

Assicurazioni sociali

proprietario/proprietaria - fondatore/fondatrice della ditta può

  • opporsi alle decisioni della cassa di compensazione presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni


lavoratori/lavoratrici possono

  •  richiedere il pagamento di contributi non pagati dal datore di lavoro presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Autorizzazione all'esercizio della professione

lavoratori/lavoratrici indipendenti

  • possono opporsi alla decisione dell’autorità presso l’istanza competente designata dal Cantone

Contabilità

in assenza di contabilità o di contabilità tenuta in modo errato, il Tribunale cantonale

  • può sanzionare fondatore/fondatrice o i soci della ditta

Fallimento

  • creditore/creditrice può dare inizio alla procedura di fallimento a partire da 20 giorni dalla notificazione di fallimento (procedura d’esecuzione); oppure la ditta comunica lei stessa al tribunale la propria eccedenza di debiti (fallimento su richiesta propria)
  •  tribunale
    • avvisa pubblicamente che la procedura sarà chiusa se entro dieci 10 giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione oppure
    • pronuncia il fallimento
  • ufficio fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento
    • fallimento sommario: i creditori devono presentare le loro pretese entro un mese all’ufficio fallimenti
    • fallimento ordinario: la prima assemblea dei creditori deve tenersi al più tardi 20 giorni dopo la pubblicazione del fallimento; i creditori devono presentare le loro pretese entro un mese all’ufficio fallimenti; amministrazione del fallimento elabora e pubblica una graduatoria, che può essere contestata dai creditori entro i 20 giorni successivi
  • di principio, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla sua apertura; ufficio fallimenti pubblica la decisione del tribunale sulla conclusione della procedura


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